Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 113

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare:

a) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 17 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa);

b) la legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante <<Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi>>, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia);

c) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36);

d) la legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995);

e) il comma 17 dell'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

f) l'articolo 106 e i commi 1 e 6 dell'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

g) i commi 40 e 41 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

h) la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), ad esclusione dell'articolo 39;

i) la legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 (Disciplina del commercio su aree pubbliche);

j) i commi 28 e 31 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

k) gli articoli 49 e 50 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti e Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

l) l'articolo 72 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

m) i commi da 15 a 49, e i commi 51, 53 e 59 dell'articolo 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

n) i commi da 58 a 68 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. <<Legge finanziaria 2001>>);

o) il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);

p) i commi 2 e 4 dell'articolo 158 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

q) i commi 57 e 74 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2002);

r) i commi da 7 a 22, 25 e da 27 a 40 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

s) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

t) i commi 68 e 69 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. <<Legge finanziaria 2003>>);

u) i commi da 1 a 7 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

v) gli articoli da 24 a 29, il comma 1 dell'articolo 30, gli articoli da 31 a 45 e l'articolo 47 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

w) gli articoli da 37 a 41 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

x) la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);

y) la legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione);

z) la legge regionale 29 aprile 2005, n. 10 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 <<Tutela e valorizzazione dei locali storici>>).