Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
CAPO II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 107
1. Il Direttore generale della TurismoFVG è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. Il Commissario si avvale di uno o più Vicecommissari, nominati con la procedura di cui al comma 2, cui può delegare compiti e funzioni riferiti alla gestione delle AIAT e alla liquidazione delle medesime. Il provvedimento di nomina determina l'indennità mensile di carica del Commissario e dei Vicecommissari, nonché la data di subentro dei medesimi al posto dei direttori delle AIAT.
4. Il Commissario straordinario svolge altresì le funzioni di Commissario liquidatore delle AIAT e provvede pertanto alla liquidazione delle medesime secondo le direttive impartite dal presente articolo e dalla Giunta regionale.
6. All'approvazione degli atti di cui ai commi 2, lettera a), e 5 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive.
7. Salvo quanto previsto dal comma 14, con la delibera di approvazione degli atti di cui al comma 5 la Giunta regionale individua, con riferimento a ciascuna AIAT, i rapporti attivi e passivi nella cui titolarità subentrano rispettivamente la TurismoFVG e l'Amministrazione regionale.
8. Le AIAT sono soppresse a decorrere dalla data di comunicazione alla TurismoFVG dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei documenti di cui al comma 5.
9. Sino alla definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 13, della presente legge, dell'assetto organizzativo, continuano a operare, quali sedi operative territoriali di livello non direzionale della TurismoFVG, le strutture e gli IAT delle AIAT.
10. In relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 25, della presente legge, è demandata a successivi provvedimenti la definizione delle risorse materiali e umane da devolvere ai Comuni; nelle more di tale devoluzione, nei comuni in cui operano sedi e uffici AIAT, le attività di informazione e accoglienza turistica sono assicurate dalla TurismoFVG sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni competenti.
11. In relazione al disposto di cui al comma 9 e in attesa dell'adozione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 21, della presente legge, dei provvedimenti di comando, il personale del ruolo unico regionale assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle strutture e agli IAT delle AIAT continua a prestare servizio presso dette strutture.
13. Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di abrogazioni, tutti i riferimenti normativi alle AIAT devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione delle medesime, alla TurismoFVG.
14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale in favore delle AIAT sono confermati a favore della TurismoFVG che subentra nei mutui già attivati dalle AIAT per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
15. Alla TurismoFVG sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti alle funzioni già in capo all'Amministrazione regionale e riguardanti la promozione dell'immagine turistica regionale. A tal fine, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di spesa.
16. Agli oneri di cui al presente Titolo si fa fronte con le risorse determinate in sede di legge finanziaria per l'anno 2006. Gli oneri relativi alle spese per il primo impianto della TurismoFVG da sostenersi nel corrente esercizio finanziario, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai bilanci delle AIAT.
17. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 26, della presente legge, si applica solo alle domande di iscrizione presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
17 bis. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d'area dell'ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale 2/2002, le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006
2 Comma 17 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 7/2007
3 Autorizzata dall'art. 23, comma 1, L.R. 10/2012, con riferimento al disposto del comma 7, la dismissione delle partecipazioni della Regione alla società Fiera Trieste SpA. Sino alla conclusione della procedura di dismissione e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle disposizioni riferite alla partecipazione azionaria a Fiera Trieste SpA, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.
4 Parole sostituite al comma 17 bis da art. 25, comma 1, L. R. 10/2012
5 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".