Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
CAPO I
 Organismi operanti nel settore del commercio
Art. 84
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:
a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;
c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;
d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);
e)   ( ABROGATA )
2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.
4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2008
2 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
3 Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
4 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 24, comma 3, L. R. 13/2008
5 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 4, L. R. 13/2008
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
8 Comma 1 quater aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
9 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 24, comma 6, L. R. 13/2008
10 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 24, comma 7, L. R. 13/2008
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 16/2010
12 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 16/2010
13 Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
14 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
15 Comma 1 ter abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
16 Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
17 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
18 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
19 Parole aggiunte alla lettera a ter) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
20 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
21 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
22 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
23 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 19/2016
24 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 84 bis
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 19/2016
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
4 Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
5 Comma 13 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 34, L. R. 37/2017
7 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 46, comma 6, L. R. 6/2019
8 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 8/2022
9 Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 41, comma 1, L. R. 5/2023
10 Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 47, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 85
2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).
3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.
5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
3 Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 27, lettera a), L. R. 22/2010
4 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 27, lettera b), L. R. 22/2010
5 Comma 8 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/2011
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 18/2011
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012
9 Comma 8 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 bis, L.R. 29/2005.
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
12 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
13 Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
14 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
15 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
16 Comma 10 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
17 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016
18 Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 13, comma 3, L. R. 4/2016
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 13, comma 4, L. R. 4/2016
20 Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 19/2016
21 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 31/2017
22 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 13, L. R. 31/2017
23 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
25 Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
26 Comma 2 ter aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
27 Comma 2 quater aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023