Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
TITOLO V
 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
CAPO I
 Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 65
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
g) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;
h) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 22/2015
2 Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 68
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.
2. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
6. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
7. Tutti gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto e consegnare al domicilio dell'acquirente, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività di vendita è subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.
8. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2008
3 Lettera h) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 48, lettera a), L. R. 11/2011
4 Comma 1 sostituito da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 6 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Comma 7 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
8 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 69
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2012
3 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023
4 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 70
1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.
2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.
3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 7/2007
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 26/2012
4 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 72
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
7 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 13/2023
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 20, comma 1, L. R. 13/2008
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023