Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
TITOLO II
 COMMERCIO IN SEDE FISSA
CAPO I
 Tipologia degli esercizi di vendita
Art. 11
 (Esercizi di vicinato)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 12
 (Medie strutture di vendita)
5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell'ambito del territorio comunale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
2 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008
3 Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
5 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
6 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
7 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
8 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
11 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
12 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
13 Parole aggiunte al numero 3) della lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
14 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
15 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
18 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
19 Numero 1) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
20 Numero 2) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
Art. 14 bis
1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.
3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.
4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.
5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.
6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.
8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 8/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
5 Comma 9 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
6 Parole soppresse al comma 9 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
CAPO II
 Urbanistica commerciale
Art. 15
2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.
4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.
6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.
8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.
9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:
a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;
b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;
c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);
d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;
e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.
10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 7/2007
4 Comma 10 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 7/2007
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2008
6 Parole sostituite al comma 10 bis da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 16/2010
7 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
10 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
11 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
12 Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
13 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
14 Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
15 Comma 10 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012
16 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 19/2016
17 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
18 Parole soppresse al comma 11 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
19 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
Art. 16
 (Localizzazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.
3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dal Piano comunale di settore del commercio, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 15, commi 6, 7 e 8.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 18
 (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)
2. È ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio alle distanze indicate dall' articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). È ammesso rendere disponibili tali aree anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del limite minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici.
3. Nelle zone destinate all'insediamento di esercizi di grande distribuzione la consistenza dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento assicurando continuità con le eventuali zone limitrofe commerciali, produttive o di servizio.
4. I titolari di grandi strutture di vendita già insediate devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al comma 3, relativamente alle aree destinate a parcheggio, nel caso in cui chiedano ampliamenti della superficie di vendita esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale prescrizione non si applica agli ampliamenti della superficie di vendita esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, operati dai titolari di grandi strutture di vendita già insediate, ubicate in aree pedonali o in zone soggette a traffico limitato o in centro storico.
5. Per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita localizzati all'interno dei centri storici, gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio possono essere ridotti del 50 per cento dall'Amministrazione comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
6. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 61, L. R. 27/2014
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Comma 6 bis sostituito da art. 4, comma 13, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
CAPO III
 Altre forme di vendita
Art. 20
 (Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 22
 (Distribuzione automatica)
3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all'allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 16/2010
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 16/2010
3 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
CAPO IV
 Orari
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 29
1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
4 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
5 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007
6 Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007
7 Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007
8 Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
10 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
11 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.
12 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.
13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.
Art. 30
3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008
2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011
4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
5 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
8 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
9 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
10 Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
11 Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
12 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.
Art. 30 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008
CAPO V
 Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie
Art. 32
 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.
2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.
3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti appartenenti ai generi speciali.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
2 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 34
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011
5 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014
6 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015
7 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 37
 (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)
4. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.
6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura <<vetrina in allestimento>> per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.
8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.
10. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
CAPO VI
 Variazioni soggettive e oggettive del titolo
Art. 38
 (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.
3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
Art. 39
1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. La comunicazione deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 7, lettera b), e 9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nel caso delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23 e 24 è effettuata la comunicazione di subingresso ai sensi dei commi precedenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 4 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 5/2023