Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
CAPO I
 Principi generali, definizioni e ambito di applicazione
Art. 1
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.
3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
5 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2016
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;
c) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;
d) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c);
e) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
f) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A;
f bis) commercio elettronico: operazioni commerciali effettuate mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
h) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;
i) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500;
j) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500;
k) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;
l) complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago;
m) outlet: la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati;
n) mercati agroalimentari all'ingrosso: le strutture gestite in modo unitario e destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca;
o) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
p) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un complesso commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale;
q) superficie coperta di un edificio: la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;
r) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e loro successive modifiche e integrazioni;
t) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento;
u) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno;
v) silenzio assenso: il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;
w) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;
w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.
w quater) imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2007
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
5 Lettera s) del comma 1 sostituita da art. 52, comma 1, L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
7 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
8 Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
9 Parole soppresse alla lettera m) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
10 Parole soppresse alla lettera s) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
11 Lettera w bis) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
12 Lettera w ter) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
13 Parole soppresse alla lettera p) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 19/2016
14 Lettera w quater) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 15/2020
15 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
16 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
17 Lettera i) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
18 Parole aggiunte alla lettera s) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
19 Parole soppresse alla lettera w) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
Art. 3
2. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2, quarto periodo.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 7/2007
2 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2016
Art. 4
 (Esclusioni)
1. La presente legge non si applica nei confronti delle seguenti categorie:
a) titolari di farmacie e direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli), e successive modifiche;
e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui), e successive modifiche; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche;
f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, e loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;
g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitino la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;
h) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;
j) espositori a mostre e fiere campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni espositive;
k) enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;
l) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;
m) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;
n) gestori di teatri, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;
o) gestori di musei pubblici e privati per la vendita di merci effettuata in tali luoghi.
o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
(1)
Note:
1 Lettera o bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 22, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.