Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 9 bis
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 12/2018