Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attivitā commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 72
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltā di continuare l'attivitā del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, č necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivitā o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivitā, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
7 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 13/2023
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023