Art. 66
(Esclusioni)
1.
Le norme della presente legge non si applicano all'attivitą di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
c)
( ABROGATA )
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2008
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 61, comma 1, L. R. 26/2012