Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 65
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
g) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;
h) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 22/2015
2 Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 5/2023