Art. 50
(Determinazione delle aree relative alle fiere)
1. Nelle fiere č previsto il rilascio della concessione di durata da nove a dodici anni del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalitā e le prioritā previste dai criteri regionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).
2. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni con proprio regolamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 9 da art. 33, comma 1, L. R. 27/2007
2 Comma 9 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/2008
3 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019
6 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 5/2023