Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 42
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
3 Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
4 Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2016
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2019
9 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
11 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023