Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attivitā commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 41
 (Ambito di applicazione)
2. Il presente titolo non si applica:
a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attivitā e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, L. R. 26/2012
2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
6 Comma 2 quater aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
8 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 1, L. R. 19/2016
9 Comma 2 bis abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019