Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 38
 (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.
3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023