Art. 35
(Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione)
1. Le vendite promozionali caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltą dell'esercente e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attivitą commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 7/2007
2 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008
3 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008
4 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2023