Art. 24
(Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori č soggetta a segnalazione certificata di inizio attivitā al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivitā.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 15/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016