Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attivitā commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 22
 (Distribuzione automatica)
3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo č considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed č soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformitā alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all'allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016