Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;
c) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;
d) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c);
e) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
f) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A;
f bis) commercio elettronico: operazioni commerciali effettuate mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
h) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;
i) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500;
j) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500;
k) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;
l) complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago;
m) outlet: la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati;
n) mercati agroalimentari all'ingrosso: le strutture gestite in modo unitario e destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca;
o) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
p) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un complesso commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale;
q) superficie coperta di un edificio: la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;
r) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e loro successive modifiche e integrazioni;
t) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento;
u) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno;
v) silenzio assenso: il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;
w) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;
w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.
w quater) imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2007
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
5 Lettera s) del comma 1 sostituita da art. 52, comma 1, L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
7 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
8 Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
9 Parole soppresse alla lettera m) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
10 Parole soppresse alla lettera s) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
11 Lettera w bis) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
12 Lettera w ter) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
13 Parole soppresse alla lettera p) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 19/2016
14 Lettera w quater) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 15/2020
15 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
16 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
17 Lettera i) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
18 Parole aggiunte alla lettera s) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
19 Parole soppresse alla lettera w) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023