Art. 19
1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2016