Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 15
2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.
4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.
6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.
8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.
9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:
a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;
b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;
c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);
d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;
e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.
10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 7/2007
4 Comma 10 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 7/2007
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2008
6 Parole sostituite al comma 10 bis da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 16/2010
7 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
10 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
11 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
12 Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
13 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
14 Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
15 Comma 10 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012
16 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 19/2016
17 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
18 Parole soppresse al comma 11 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
19 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023