Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 5

(Comitato di valutazione)

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato di valutazione, di seguito denominato Comitato, composto da cinque esperti, scelti tra persone di comprovata esperienza scientifica o economica e caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare, che ha il compito di:

a) valutare periodicamente l'attuazione del Programma di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti e in particolare l'efficacia delle azioni intraprese e dei progetti avviati e sostenuti per la realizzazione dello stesso, verificando le ricadute degli investimenti;

b) formulare alla Giunta regionale proposte di modifica e adeguamento del Programma triennale dell'innovazione;

c) contribuire alla misurazione del livello di competitività del sistema Friuli Venezia Giulia misurando altresì l'impatto sulla competitività delle politiche attuate ai sensi della presente legge.

2. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato.

3. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

4. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.