Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 28

(Programmi di promozione e diffusione dell'innovazione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:

a) la promozione della cultura dell'innovazione nei confronti della comunità regionale;

b) la promozione sul mercato delle attività nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;

c) la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività e i risultati del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;

d) l'attrazione di attività ad alto contenuto tecnologico.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.