Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 26

(Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) :

a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;

b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;

c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

(1)

2. Beneficiarie delle attività indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, che:

a) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;

b) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.

3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 3, L. R. 13/2009