Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 18

(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(1)(3)(4)(6)

2 ter.

( ABROGATO )

(2)(5)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 32, comma 1, L. R. 11/2014

Comma 2 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

Comma 2 ter abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 19/2015