Art. 35
(Norma transitoria)
1.In deroga a quanto disposto dall'articolo 32, gli interventi a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia continuano a essere disciplinati, sino al 31 dicembre 2007, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attivitą amministrativa, detta le direttive per il passaggio al nuovo sistema.
2 bis. In deroga all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nelle more dell'attuazione della riforma della strategia d'intervento a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all'articolo 32, comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 21, L. R. 12/2006
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 49, lettera c), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.