Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 3
 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche)
1. La Giunta regionale definisce e approva, per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato Programma, che contiene obiettivi e modalità di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:
a) sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;
b) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessità concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica Amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo, nonché dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
d) promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilità verso le imprese delle risorse umane;
e) riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunità e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, lettera a), numero 1), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
2 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 49, lettera a), numero 2), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.