Art. 27
(Tutela dei prodotti brevettati)
1. Al fine di sostenere il comparto produttivo regionale nei confronti della concorrenza esercitata dalle imprese straniere, con particolare riguardo a quelle dei Paesi asiatici, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri per la tutela legale dei brevetti relativi a beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio regionale.
2.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene gli interventi della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi come obiettivo:
a) la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;
b) la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti.
3. Con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.