Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 23
 (Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a universitą, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attivitą di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.
3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.
4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformitą alle prioritą individuate nel Programma.
5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universitą e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalitą e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 14, L. R. 22/2007