Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 18
 (Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 32, comma 1, L. R. 11/2014
4 Comma 2 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5 Comma 2 ter abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
6 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 19/2015