Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 14 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 13/2008
2 Articolo 28 bis aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009
3 Articolo 9 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 13/2009
4 Si veda quanto disposto alla L.R. 3/2015, articoli 20, 21 e 23.
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell'attività di ricerca, alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica Amministrazione.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:
b) ricerca fondamentale: l'attività di ricerca che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;
c) ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
d) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;
e) attività di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
2. Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.
Art. 3
 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche)
1. La Giunta regionale definisce e approva, per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato Programma, che contiene obiettivi e modalità di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:
a) sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;
b) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessità concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica Amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo, nonché dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
d) promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilità verso le imprese delle risorse umane;
e) riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunità e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, lettera a), numero 1), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
2 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 49, lettera a), numero 2), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 49, lettera b), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
Art. 5
 (Comitato di valutazione)
2. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato.
3. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.
4. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
Art. 8
1. 
( ABROGATO )
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 9
1. 
( ABROGATO )
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 11
1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:
a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.
4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
Art. 13
1. 
( ABROGATO )
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 53 bis, comma 4, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i previgenti regolamenti regionali.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
Art. 14 bis
1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di interventi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'applicazione degli incentivi previsti dalla normativa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge, all'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), non esclude l'applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.
2. Il comma 1 si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti disciplinati dalla normativa regionale richiamata.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 13/2008
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 43, comma 2, L. R. 13/2008
Art.15
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 7/2008
2 Comma 4 sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 7/2008
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 3, L. R. 7/2008
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 12/2010
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 12/2010
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 12/2010
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
8 Comma 3 bis sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2012
12 Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2012
13 Parole aggiunte al comma 4 da art. 51, comma 1, L. R. 3/2015
14 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2015
15 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 19/2015
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 19/2015
17 Articolo sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
18 Parole soppresse al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/2017
19 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
20 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
21 Comma 8 sostituito da art. 2, comma 23, lettera b), L. R. 31/2017
22 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 23, lettera c), L. R. 31/2017
23 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 13/2019
24 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 13/2019
25 Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 3/2021 . Il Comitato tecnico di valutazione costituito con DGR n. 1398/2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26/7/2021, come disposto al c. 2, dell'art. 90, L.R. 3/2021.
26 Articolo sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 14/2023 . Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212 continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.
Art. 17
 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
Art. 18
 (Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 32, comma 1, L. R. 11/2014
4 Comma 2 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5 Comma 2 ter abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
6 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 19/2015
Art. 19
 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)
4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 61, L. R. 12/2006
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 107, L. R. 22/2007
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 109, L. R. 22/2007
Art. 21
 (Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico)
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 8/2010
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 8/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 8/2010
Art. 23
 (Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.
3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.
4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma.
5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 14, L. R. 22/2007
Art. 24
 (Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)
1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:
a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;
b)   ( ABROGATA )
c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;
e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 12/2006
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
Art. 26
 (Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale)
3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 3, L. R. 13/2009
Art. 28 bis
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:
2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009
Art. 29
 (Distretto dell'innovazione)
1. La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 21, L. R. 15/2014
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 25, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art 37
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.360.1.1289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Per le finalità previste dall'articolo 23 sexies, comma 1, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 33, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8649 (2.1.210.3.12.32) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali, amministrativi - con la denominazione "Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico".
5. Per le finalità previste dall'articolo 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7731 (1.1.158.2.10.25), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per "InnovAction", fiera globale dell'innovazione>>.