Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 11), dello Statuto speciale e in conformità ai principi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche, disciplina l'esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione del trasporto, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
Art. 4
 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 23/2007
2 Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 16/2008
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 18, L. R. 14/2012
4 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 98, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 5
 (Rilascio dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, viene rilasciata previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, alla quale devono essere allegati il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche, concernenti:
a) la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio provinciale di riferimento;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneità finanziaria può essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonché dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui alla presente legge;
c) il numero degli autobus già presenti nel parco mezzi da adibirsi al servizio di noleggio con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo, della percentuale di autobus adeguati per l'handicap e della tipologia di attrezzature di cui all'articolo 4, lettera b). Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria o in vendita con patto di riservato dominio. Può essere altresì proposto l'impegno all'acquisto di un determinato numero e tipologia di mezzi da comprovarsi ai sensi del comma 5;
d) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio di cui all'articolo 9 ovvero eventuale elencazione di quelli ammissibili ai sensi della legge 218/2003;
e) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 6 della legge 218/2003, e successive modifiche;
f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;
g) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. La presente lettera si applica solo alle aziende che effettuano anche servizi di linea ai sensi dei contratti di servizio di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23.
3. Per le imprese esercenti sia l'attività di noleggio che di trasporto pubblico locale l'elenco nominativo del personale conducente di cui al comma 2 può comprendere l'intero organico dell'impresa.
4. L'autorizzazione contiene l'esplicita prescrizione del divieto di utilizzo di autobus in difformità al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. Le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus comunicano alla Provincia competente, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.
6. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare alla Provincia competente l'eventuale ottenimento della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, entro 30 giorni dal rilascio della licenza stessa.
7. Copia conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante la posizione lavorativa del conducente deve essere conservata a bordo di ogni autobus.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 23/2007
Art. 9
 (Divieto attività di noleggio)
1. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 218/2003 è vietato l'utilizzo di autobus per il servizio di noleggio con conducente, qualora acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalità delle imprese nazionali operanti sul territorio nazionale.
Art. 10
 (Dispositivi di controllo)
1. Le imprese autorizzate allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (Armonizzazioni di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, con particolare riferimento all'età dei conducenti, i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo, controllo e sanzioni), e successive modifiche, e nel regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), e successive modifiche.
Art. 13
 (Sospensione o revoca dell'autorizzazione)
1. La Provincia sospende l'autorizzazione secondo le seguenti modalità:
a) in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 12, nonché degli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992, qualora vengano contestate quattro infrazioni nel corso di un anno, da determinarsi in relazione alla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, ad un'impresa che abbia fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci;
b) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché a quelle disciplinate dagli articoli 6 e 7 della legge 218/2003, e successive modifiche, e a quelle di cui agli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992;
c) da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d);
d) qualora l'impresa commetta, indipendentemente dal numero degli autobus in servizio, almeno due infrazioni gravi, come determinate al comma 2, la sospensione è determinata da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera b) e da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera c).
3. La Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.
4. La Provincia procede altresì alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 395/2000, e successive modifiche, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti ivi indicati, nonché in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g).
5. I provvedimenti di revoca assunti dalla Provincia territorialmente competente sono comunicati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Amministrazione regionale ai fini della corretta tenuta del registro regionale delle imprese di cui all'articolo 15, nonché della conseguente segnalazione alle altre Regioni.
6. La revoca dell'autorizzazione comporta per la Provincia il divieto di rilasciare per un anno, a partire dalla data di revoca, una nuova autorizzazione.
Art. 14
 (Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni)
1. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 218/2003, e successive modifiche, l'autorità territorialmente competente all'applicazione di sanzioni previste per violazioni a disposizioni concernenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta a segnalare i comportamenti sanzionati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.