Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
Capo I
 Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica
Art. 2
1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j)   ( ABROGATA )
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
q)   ( ABROGATA )
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.
3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2006
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 2, L. R. 19/2006
3 Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 21, comma 1, L. R. 7/2009
4 Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 11/2011
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
7 Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 46, comma 1, lettera i), L. R. 11/2022
Art. 3
 (Accertamenti igienico-sanitari)
2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.
Art. 5
 (Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)
3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.