Art. 4
(Determinazioni in materia di medicina scolastica)
1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.