Art. 14
(Trasferimento di funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 le funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici, previste dalla vigente legislazione in capo alla Regione, sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, in tutti i casi in cui le norme sulla produzione e la vendita di prodotti cosmetici prevedono l'effettuazione di comunicazioni all'Amministrazione regionale, le stesse sono effettuate alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
3. Le Aziende per i servizi sanitari comunicano all'Amministrazione regionale i dati e le notizie concernenti l'attivitą svolta per consentire, a termini di legge, l'invio al Ministero della salute delle informazioni riguardanti l'esercizio della funzione di cui trattasi nell'intero territorio regionale.
4. Le modalitą e i contenuti delle comunicazioni di cui al comma 3 sono stabilite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.