Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
Capo I
 Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica
Art. 2
1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j)   ( ABROGATA )
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
q)   ( ABROGATA )
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.
3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2006
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 2, L. R. 19/2006
3 Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 21, comma 1, L. R. 7/2009
4 Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 11/2011
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
7 Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 46, comma 1, lettera i), L. R. 11/2022
Art. 3
 (Accertamenti igienico-sanitari)
2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.
Art. 5
 (Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)
3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.
Capo II
 Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 14, L. R. 12/2009 , a decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 del medesimo art. 10, L.R. 12/2009.
2 La soppressione del Centro servizi condivisi avviene il giorno 31 dicembre 2009, come indicato nel DPReg. 14/2010 (B.U.R. 27/1/2010, n. 4).
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 14, L. R. 12/2009 , a decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 del medesimo art. 10, L.R. 12/2009.
2 La soppressione del Centro servizi condivisi avviene il giorno 31 dicembre 2009, come indicato nel DPReg. 14/2010 (B.U.R. 27/1/2010, n. 4).
Art. 11
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è abrogato.
4.
L'articolo 5 della legge regionale 22/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Nomina e composizione della Commissione)
1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2001 le parole <<predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate>> sono sostituite dalle seguenti: <<predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate>>.
Art. 12
 (Ricostituzione della Commissione regionale sull'amianto)
1. La Commissione regionale sull'amianto di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22/2001 è ricostituita in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della legge medesima, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, entro novanta giorni dalla naturale scadenza della commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
Art. 18
 (Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)
1 È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.
5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.
6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.
7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2006
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 2, L. R. 19/2006
3 Comma 4 sostituito da art. 25, comma 3, L. R. 19/2006
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 27/2014 , a decorrere dalla data di efficacia del regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina.
2 Il Regolamento previsto dall'art. 8, c. 2, L.R. 27/2014 è stato approvato con DPReg. 4/12/2015, n. 0249/Pres. (B.U.R. 16/12/2015, n. 50).
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006 , a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.
2 Articolo abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.
3 L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).
Art. 21
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22/2001, come modificato dall'articolo 11, comma 7, lettera a), continuano a fare carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributi a favore delle associazioni esposti amianto aventi sede nel territorio regionale>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 15, continuano a fare carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dall'articolo 20, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessivi 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006.
5. All'onere complessivo di 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.