Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 29

(Norme transitorie)

(3)(4)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.

(1)(5)

3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(2)

5 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere gestiti e avviati anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;

b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.

(6)

5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

a) i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e di cui al presente articolo;

b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

(7)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 7/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 7/2010

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 20/2015

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 5 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.