Art. 27 bis
(Supporto all'attuazione della legge)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>>- Area Welfare di Comunitā a supporto delle attivitā di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attivitā per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalitā con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 35, L. R. 24/2009