Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Art. 15 ter
1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.
3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 6/2020
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 13/2020
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.