Art. 15
(Fondo per l'abbattimento delle rette)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.
2 bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.
Note:
1 Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 9, L. R. 19/2006
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 10, L. R. 19/2006
3 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 43, L. R. 22/2007
4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 26, comma 7, L. R. 11/2009
5 Comma 2 .1 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 18/2009
6 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 33, L. R. 24/2009
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
8 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
9 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 188, comma 1, L. R. 17/2010
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 18, L. R. 22/2010
11 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011
12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 15, L. R. 5/2013
13 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 2 .1 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 3/2020
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 6/2020
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 1, L. R. 8/2022