Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 79

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall'articolo 3 della legge regionale 20/2003.

4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.

5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del Programma triennale.

6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.

7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.

8. Fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al capo II della legge regionale 20/2003.

9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.

10. Il Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2003 rimane in carica e continua a svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 20/2003 fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia.

11. Le somme già assegnate alle Province per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2003, possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo I del titolo III della presente legge.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l'1 gennaio 2006.

13. Con riferimento agli interventi programmati per l'anno 2006, il termine per la presentazione alla Direzione centrale della salute e protezione sociale dell'istanza di finanziamento di cui all'articolo 14 quater, comma 1, della legge regionale 41/1996, come introdotto dall'articolo 43, è fissato al 31 gennaio 2006.

14. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.