Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 65

(Interventi per il sostegno al reddito)

(1)(2)

1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all’attuazione del principio di condizionalità fra politiche attive e politiche passive del lavoro.

(4)

2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

(3)

3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.

4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 1, L. R. 5/2008

Articolo sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 26/2012

Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 20/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 17/2020