Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

2. La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell'Unione europea, l'assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all'impiego, per l'occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.

3. L'azione della Regione, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;

b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;

c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;

d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;

e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;

f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;

g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;

h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e svantaggio;

i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;

j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro;

j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;

k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;

l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;

m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.

m bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Parole aggiunte alla lettera j) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020

Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020

Lettera m bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020