Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
TITOLO VIII
 NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
CAPO I
 Norme finali e transitorie
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3 Lettera b) del comma 1 interpretata da art. 13, comma 42, L. R. 11/2011
4 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera i), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 48, L. R. 17/2008
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera k), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 181, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 10), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 11), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 12), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 13), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
9 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 76
 (Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano)
1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 77
 (Norme comuni per la concessioni degli incentivi)
3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
9 Comma 7 sostituito da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
10 Comma 7 bis aggiunto da art. 46, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
11 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quinquies del presente articolo, come introdotto dall'articolo 88 L.R. 9/2019.
12 Comma 3 quater .1 aggiunto da art. 73, comma 1, L. R. 6/2021
13 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 21 giugno 2022, depositata il 28 luglio 2022 (in G.U. 1° serie speciale n. 31 del 3 agosto 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quater.1 del presente articolo, come introdotto dall'art. 73 L.R. 6/2021.
14 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
15 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
Art. 77 ter
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale può procedere all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 78
 (Abrogazioni)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
b) l'articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
d) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione e artigianato);
e) i commi da 1 a 12 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
f) l'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
h) la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale), ad eccezione dell'articolo 11;
l) l'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
p) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ad eccezione dell'articolo 18;
s) 'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. A far data dall'1 gennaio 2006, è abrogata la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate).
Art. 79
 (Norme transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.
5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del Programma triennale.
6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.
7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.
10. Il Comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2003 rimane in carica e continua a svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 20/2003 fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l'1 gennaio 2006.
14. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.
CAPO II
 Norme finanziarie
Art. 80
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione <<Interventi per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Spese per l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro>> con lo stanziamento di 25.000 euro.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 44 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime>> con lo stanziamento di 1 milione di euro.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità>>.
7. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il potenziamento dell'orientamento al lavoro>> con lo stanziamento di 190.000 euro.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2005.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8532 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8488 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 42, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4784 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come inserito dall'articolo 43, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 41/1996, come inseriti dall'articolo 43, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 4789 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 4, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8493 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per l'attuazione del Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale>> con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2005.
16. Per le finalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 è autorizzata la spesa di 175.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8495 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il miglioramento della qualità del lavoro>> con lo stanziamento di 175.000 euro per l'anno 2005.
17. Per le finalità previste dagli articoli 52 e 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8496 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare>> con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 57, comma 2, relativamente alle spese per l'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi all'impiego EURES fanno carico all'unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<-EURALP>> sono soppresse.
19. Per le finalità previste dagli articoli 64 e 65 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8499 (2.1.161.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Interventi per il sostegno al credito e al reddito dei lavoratori>> con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2005.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 73, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 79, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008