Art. 76
(Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano)
1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dall'
articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).
2. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 379/1994.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.