Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro.
Art. 51 ter
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di paritą regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020