Art. 49
1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparitą nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera, alla creazione e sviluppo di attivitą imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere.
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attivitą lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori pił innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.
2 bis.
La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale paritą retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:
a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'
articolo 46 del decreto legislativo 198/2006;
b) progetti di sensibilizzazione sulla paritą retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;
c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;
d) introduzione della paritą retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020