Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 46
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017
6 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020