Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
3. L'azione della Regione, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
e) promuovere l'adattabilità, l'occupabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
f) favorire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali;
g) costruire un efficiente sistema di servizi per l'impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;
h) promuovere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e svantaggio;
i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro;
j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;
k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;
l) favorire, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;
m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale.
m bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.
4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3 Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
4 Parole aggiunte alla lettera j) del comma 3 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
5 Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
6 Lettera m bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020