Legge regionale 06 maggio 2005 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. l0 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge recepisce le seguenti direttive comunitarie:

a) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

c) direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.

CAPO I

Attuazione della direttiva 2001/42/CE

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

Art. 3

(Finalità e ambito di applicazione)

(1)

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 13/2009

Comma 1 bis aggiunto da art. 177, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

CAPO II

Attuazione della direttiva 2003/4/CE

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 13

(Informazione ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attività, che incide o può incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Art. 14

(Accesso all'informazione ambientale)

1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.

2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.

3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15

(Diffusione dell'informazione ambientale)

1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità.

2. L'informazione ambientale comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. I soggetti di cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.

Capo III

Attuazione della direttiva 2003/78/CE

Art. 16

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con il presente capo, stabilisce i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE.

Art. 17

(Metodi di campionamento e di analisi)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.

2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4.

3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo di patulina è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

4. Il regolamento di attuazione del presente articolo è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.

CAPO IV

Norme finali

Art. 18

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10/2004)

1.x La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004 è sostituita dalla seguente:

<<a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2004 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.>>.

Art. 20

(Comunicazione alla Commissione europea)

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.