Art. 17
(Metodi di campionamento e di analisi)
1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalitā tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.
2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4.
3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformitā al tenore massimo di patulina č determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
4. Il regolamento di attuazione del presente articolo č emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.